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[1]CONVENZIONE
[2]Articolo Unico
[3]A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, la percentuale sulle riscossioni dei diritti erariali e del diritto demaniali sui pubblici spettacoli spettante alla Societa' italiana degli autori ed editori, a norma dell'art. 4 della convenzione 15 dicembre 1937-XVI, approvata col R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 68, e' stabilita nella misura seguente:
[4]lire 5 per cento fino a lire 100.000.000 di riscossione;
[5]lire 4 per cento per le riscossioni superiori a lire 100.000.000 e fino a lire 150.000.000;
[6]lire 3 per cento per le riscossioni superiori a lire 150.000.000:
[7]La percentuale di cui sopra e' peraltro suscettibile di revisione, in caso di cessazione dello stato di guerra, anche prima della scadenza della convenzione citata.
[8]La presente convenzione, fatta in triplice esemplare, sara' registrata col semplice pagamento della tassa fissa.
[9]Roma, addi' 22 gennaio 1942-XX
[10]Il Ministro per le finanze
[11]DI REVEL
[12]Il presidente della Societa' italiana degli autori ed editore
[13]SANGIORGI GIORGIO MARIA
[14]Visto d'ordine, di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania
[15]Imperatore d'Etiopia
[16]Il Ministro per le finanze
[17]DI REVEL
Testo in vigore dal 15 aprile 1942 al 16 dicembre 2009
