Art. 16 — Registrazione fiscale dei contratti dell'Amministrazione regionale degli enti locali

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Ai fini fiscali ed amministrativi i contratti dell'Amministrazione regionale e degli altri enti pubblici territoriali locali che eccedano i limiti di importo entro i quali e' consentito, ai sensi di legge, procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro venti giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia della apposizione sul contratto del prescritto visto di esecutorieta' da parte del Presidente della giunta regionale; i verbali e gli atti di aggiudicazione preparatori per i suddetti contratti non sono soggetti a registrazione fiscale. La norma del precedente comma si applica anche per la definizione delle pratiche di registrazione dei contratti per le quali siano in corso opposizioni o ricorsi in sede amministrativa o in sede giudiziaria.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 1 gennaio 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1065~art16 · fonte del testo

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