Art. 16 — Registrazione fiscale dei contratti dell'Amministrazione regionale degli enti locali
Provvedimento abrogato dalla l. 26 novembre 1981, n.690.
Abrogato dal 1 gennaio 1981
Provvedimento abrogato dalla l. 26 novembre 1981, n.690.
Abrogato dal 1 gennaio 1981
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1971 al 1 gennaio 1981. 125 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Ai fini fiscali ed amministrativi i contratti dell'Amministrazione regionale e degli altri enti pubblici territoriali locali che eccedano i limiti di importo entro i quali e' consentito, ai sensi di legge, procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, debbono essere presentati per la registrazione fiscale entro venti giorni dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia della apposizione sul contratto del prescritto visto di esecutorieta' da parte del Presidente della giunta regionale; i verbali e gli atti di aggiudicazione preparatori per i suddetti contratti non sono soggetti a registrazione fiscale. La norma del precedente comma si applica anche per la definizione delle pratiche di registrazione dei contratti per le quali siano in corso opposizioni o ricorsi in sede amministrativa o in sede giudiziaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1981, N.690
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1065~art16 · fonte del testo
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