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L'importo dell'indennita' di carovita di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e' fissato nelle seguenti misure mensili lorde: lire 12.435 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore a 600.000 abitanti; lire 13.130 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non piu' di 699.999; lire 13.820 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non piu' di 799.999; lire 15.210 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Testo in vigore dal 12 aprile 1952 al 27 luglio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-04-08;212~art5 · fonte del testo

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