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Miscellanea
Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali
Legge 8 aprile 1952, n. 212
- Aggiornato al
- 31 luglio 2010
- Articoli
- 34
- Versioni storiche
- 50
- Art. 1Le misure degli stipendi, delle paghe, delle retribuzioni e degli assegni analoghi per i…
- Art. 2Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato e' attribuito uno stipendio…
- Art. 3Le nuove misure delle competenze risultanti dalla attuazione del precedente art. 1 hanno…
- Art. 4L'importo dell'assegno personale, previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre…
- Art. 5L'importo dell'indennita' di carovita di cui all'art. 2 del decreto legislativo…
- Art. 6L'importo delle quote complementari della indennita' di carovita spettanti al personale…
- Art. 7L'importo delle quote complementari della indennita' di carovita spettanti al personale…
- Art. 8L'art. 4 della legge 11 aprile 1950, n. 130, e' sostituito dal seguente: "Al personale…
- Art. 9Nell'indennita' di carovita e relative quote complementari di cui ai precedenti articoli…
- Art. 10Il contributo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre…
- Art. 11Il contributo stabilito dagli articoli 17 e 18 del testo unico delle leggi concernenti il…
- Art. 12Con separati decreti, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro nel termine di…
- Art. 13La misura dell'indennita' di funzione, prevista dall'art. 10, primo comma, della legge 11…
- Art. 14Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive…
- Art. 15Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali…
- Art. 16Salve le indennita' spettanti sul bilancio dello Stato per prestazioni previste da…
- Art. 17L'art. 11 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, e' sostituito dal seguente: "All'Ordinario…
- Art. 18Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali sono…
- Art. 19Gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto-pubblico, anche…
- Art. 20L'aumento del 20 per cento degli stipendi, paghe e retribuzioni tabellari previsto, ai…
- Art. 21Salvo il disposto dei successivi articoli 23 e 24, le pensioni ordinarie e gli assegni…
- Art. 22La nuova liquidazione prevista dai precedente articolo 21 si effettua: 1) prendendo per…
- Art. 23Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 21 e 22 non sono applicabili ai personali…
- Art. 24Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa e le pensioni e gli assegni delle…
- Art. 25Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto…
- Art. 26L'eventuale differenza fra l'ammontare spettante ai titolari di pensioni ordinarie prima…
- Art. 27Sono abrogate, con effetto dal 1 gennaio 1952, le disposizioni contenute nell'art. 18 del…
- Art. 28senza rubricaabrogato
- Art. 29senza rubricaabrogato
- Art. 30Ferma restando la disposizione del terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo…
- Art. 31La trattenuta dell'imposta complementare nella misura dell'1,50 per cento, a norma dei…
- Art. 32In relazione al ripristino delle ritenute per imposta, di ricchezza mobile, imposta…
- Art. 33Alla maggiore spesa di lire 61 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge…
- Art. 34La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
