L'art. 11 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, e' sostituito dal seguente: "All'Ordinario militare per l'Italia compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di divisione, esclusa l'indennita' per spese di alloggio contemplata dall'art. 33, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi e gli assegni fissi per l'Esercito, approvato con il regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458. "Agli effetti della eventuale liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'applicazione delle relative ritenute si considera lo stipendio del grado di generale di divisione".

Testo vigente dal 12 aprile 1952

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-04-08;212~art17 · fonte del testo

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