La trattenuta dell'imposta complementare nella misura dell'1,50 per cento, a norma dei precedenti articoli 28 e 30, ha carattere definitivo fino alla concorrenza di complessive lire 600.000 annue; per la parte eccedente detta somma tale trattenuta ha carattere di tassazione provvisoria ed il suo importo e' portato in deduzione dell'imposta dovuta, secondo l'accertamento da eseguirsi nei modi ordinari, con le normali aliquote progressive. L'applicazione dell'aliquota progressiva sulla parte eccedente le lire 600.000 annue avra' luogo a partire dall'esercizio 1952-53 con riguardo ai redditi conseguiti nell'anno solare 1951 e in base a dichiarazione da presentarsi entro il 31 marzo 1952. E' abrogato l'art. 11 del regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1463, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1122.

Testo vigente dal 12 aprile 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-04-08;212~art31 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari