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I conservatori dei Musei delle scienze e i curatori degli Orti botanici curano la conservazione e l'incremento del patrimonio scientifico dei Musei e degli Orti attenendosi alle direttive dei professori ufficiali degli Istituti cui i Musei e gli Orti sono annessi; e, qualora il Museo non sia in particolare annesso ad Istituto, alle direttive del preside di Facolta'. I posti del ruolo dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici vengono ripartiti fra i vari Musei ed Orti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art3 · fonte del testo

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