Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. 244 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Sono istituiti, con effetto dal 1 novembre 1961, presso il Ministero della pubblica istruzione, i seguenti ruoli, per sopperire alle esigenze funzionali delle Universita' e degli Istituti d'istruzione universitaria:
tolto: a) ruolo dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici (carriera direttiva);
tolto: b) ruolo dei tecnici laureati (carriera direttiva);
tolto: c) ruolo dei bibliotecari per le biblioteche di Facolta' o Scuole, dei Seminari e degli Istituti scientifici (carriera direttiva);
tolto: d) ruolo degli aiuto bibliotecari per le biblioteche predette (carriera di concetto);
tolto: e) ruolo del personale amministrativo delle Segreterie universitarie (carriera di concetto);
tolto: f) ruolo dei tecnici coadiutori (carriera di concetto),
tolto: g) ruolo delle ostetriche (carriera di concetto). Si applicano nei confronti del personale dei ruoli di cui alle lettere b), f) e g) le disposizioni del decreto dei Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766, e successive integrazioni sul decentramento di servizi del Ministero della pubblica istruzione. La dotazione organica dei ruoli predetti e' determinata nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, annesse alla presente legge. I ruoli organici del personale delle Segreterie universitarie di cui alla legge 6 luglio 1940, n. 1038 e alle successive modificazioni, il ruolo organico dei tecnici di carriera esecutiva e quello degli ausiliari delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono sostituiti dal 1 novembre 1961 con quelli stabiliti nelle tabelle H, I, L, M, N, annesse alla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art1 · fonte del testo
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