Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 11 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. 112 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nei confronti del personale che venga immesso, ai sensi dei precedenti articoli 17 e 18, nel ruolo dei tecnici coadiutori ed in quello delle ostetriche, l'anzianita' maturata nel ruolo cui attualmente appartiene con qualifica, non inferiore a quella corrispondente al coefficiente 202, sara' utile per due, terzi ai fini della progressione di carriera e per non piu' di quattro anni complessivi. Coloro, peraltro, che nel ruolo di provenienza abbiano maturato, alla data del 1 novembre 1961, un'anzianita' di servizio per lo meno di 10 anni, conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera esecutiva con l'anzianita' conseguita nel coefficiente stesso, anzianita' che e' riconosciuta utile ai fini della progressione di carriera ed economica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1255~art19 · fonte del testo
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