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Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 febbraio 1936 al 16 dicembre 2009. 755 parole tolte, 23 parole aggiunte in 24 capoversi.

tolto: N. 7 di Repertorio.

tolto: MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

tolto: ISPETTORATO GENERALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE ED AUTOMOBILI.

tolto: Ufficio contratti.

tolto: Convenzione addizionale per l'esonero dalla partecipazione della Stato sui prodotti lordi delle tramvie Valdagno-Recoaro e Bassano-Vicenza-Montagnana rispettivamente per il periodo 1° gennaio 1925-31 dicembre 1929 e 1° gennaio 1925-31 dicembre 1933.

tolto: VITTORIO EMANUELE III

tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

tolto: RE D'ITALIA

Mostra gli altri 16 capoversi cambiati

tolto: L'anno millenovecentotrentacinque, anno XIII-E.F., il giorno dieci del mese dl giugno in Roma ed in una sala del Ministero delle comunicazioni dinanzi a me cav. dott. Michele Sinibaldi primo segretario amministrativo delegato supplente alla stipulazione dei contratti dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti rinunciato d'accordo con me ufficiale rogante, giusta le facolta' concesse dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile in data 16 febbraio 1913, n. 89, si sono personalmente riuniti:

tolto: da una parte il signor gr. uff. Torquato De Cupis, fu Adriano, ispettore generale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, in rappresentanza di S. E. il Ministro per le comunicazioni e per l'impedimento del signor direttore generale dell'Ispettorato medesimo, giusta delega in data 3 aprile 1935-XIII, n. 1508, che qui si allega sotto la lettera A);

tolto: ed il signor comm. barone Salvatore Tucci, fu Carmelo, direttore capo-divisione presso il Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro, in rappresentanza di S. E. il Ministro per le finanze e per l'impedimento del signor direttore generale della Direzione generale predetta, giusta delega in data 14 maggio 1935-XIII, n. 137055, che qui si allega sotto la lettera B);

tolto: e dall'altra il signor avv. Mario Rezzara, fu Giovanni Battista, nato e domiciliato a Vicenza, direttore della Societa' anonima Tramvie Vicentine, con sede in Vicenza, delegato a firmare la presente convenzione addizionale, per conto e nell'interesse della Societa' predetta, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 11 febbraio 1935-XIII, come da estratto autentico in data 20 febbraio 1935-XIII a rogito dott. Antonio Giani, notaio in Vicenza, ed iscritto presso il Collegio notarile di Vicenza, estratto che qui si allega sotto la lettera C);

tolto: Io sottoscritto ufficiale rogante ho accertato che esso signor avvocato Mario Rezzara, fu Giovanni Battista, ha la piena capacita' a rappresentare ed impegnare legalmente la Societa' predetta nella sua rivestita qualita'.

tolto: Premesso

tolto: Che mediante convenzioni 11 giugno 1909 e 22 gennaio 1910 approvate rispettivamente con i Regi decreti 6 gennaio 1910, n. 21, e 24 febbraio 1910, n. 90, venne accordata alla Societa' Tramvie Vicentine la concessione della costruzione e dell'esercizio delle tramvie a vapore da Valdagno a Recoaro e da Bassano per Vicenza a Montagnana;

tolto: Che con l'articolo 8 delle convenzioni stesse fu convenuto che quando il prodotto lordo chilometrico di cui all'art. 17 della legge 12 luglio 1908 avesse raggiunto la somma di lire 5700 per la tramvia Valdagno-Recoaro e di lire 4324 per la tramvia Bassano-Vicenza-Montagnana, avrebbe avuto luogo la compartecipazione dello Stato nella misura del quattordici per cento per la Valdagno-Recoaro suddetta e del venti per cento per la Bassano-Vicenza-Montagnana;

tolto: Che con istanza 29 luglio 1930 la Societa' concessionaria chiese:

tolto: a) che il prodotto iniziale oltre il quale dovesse essere effettuata la compartecipazione dello Stato, fosse elevato a lire 40.000 per chilometro per la linea Valdagno-Recoaro e a lire 32.000 per chilometro per la linea Bassano-Vicenza-Montagnana;

tolto: b) che la quota di partecipazione dello Stato sui prodotti ultra iniziali suindicati fosse ridotta alla misura unica del cinque per cento;

tolto: c) che a tali provvedimenti fosse dato effetto retroattivo dal 1° gennaio 1925;

tolto: Che in base ai risultati dell'istruttoria si e' riconosciuto potersi esonerare dall'obbligo delle partecipazioni di cui sopra, la Societa', limitatamente pero' al periodo 1° gennaio 1925-31 dicembre 1929 per la tramvia Valdagno-Recoaro e 1° gennaio 1925-31 dicembre 1933 per la tramvia Bassano-Vicenza-Montagnana.

tolto: Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso.

tolto: Art. 1.

tolto: A modifica della convenzione 11 giugno 1909, approvata con R. decreto 6 gennaio 1910, n. 21, per la concessione della tramvia Valdagno-Recoaro e della convenzione 22 gennaio 1910, approvata con R. decreto 24 febbraio 1910, n. 90, per la concessione della tramvia Bassano-Vicenza-Montagnana, la Societa' Tramvie Vicentine e' esonerata dalla partecipazione governativa ai prodotti lordi delle due anzidette tramvie, per i periodi, rispettivamente 1° gennaio 1925-31 dicembre 1929 e 1° gennaio 1925-31 dicembre 1933.aggiunto: Convenzione-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1936-01-09;233~art1 · fonte del testo

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