Art. 2 — Composizione della Commissione di primo grado

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La Commissione di primo grado, alla quale e' demandato il parere per la concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico dei film, delibera per sezioni, il cui numero varia, in relazione alle esigenze del lavoro. Il riparto del lavoro fra le sezioni e' demandato al Ministro per il turismo e lo spettacolo. Ciascuna sezione si compone di:

  • a)un magistrato della giurisdizione ordinaria che eserciti funzioni non inferiori a consigliere di cassazione o equiparate, designato dal Consiglio superiore della magistratura;
  • b)un professore universitario di ruolo o libero docente di materie giuridiche;
  • c)un professore di ruolo o libero docente di pedagogia nelle universita' o istituti equiparati, o un insegnante di ruolo di pedagogia, negli istituti magistrali;
  • d)un professore di ruolo o libero docente di psicologia nelle universita' o istituti equiparati;
  • e)tre membri scelti rispettivamente da terne designate dalle associazioni di categoria dei registi, dei rappresentanti dell'industria cinematografica e dei giornalisti cinematografici. Ove le associazioni di categoria non provvedano alle designazioni entro dieci giorni dalla richiesta, il Ministro per il turismo e lo spettacolo sceglie direttamente i membri non designati, sentita la Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, prevista dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1949, numero 958, modificato dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo e durano in carica due anni. Le funzioni di presidente sono demandate al magistrato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non superiore a quella di direttore di divisione.

Testo in vigore dal 28 aprile 1962 al 31 maggio 1995

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-04-21;161~art2 · fonte del testo

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