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All'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e' aggiunto il seguente comma: "Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe".

Testo in vigore dal 30 aprile 1969 al 27 agosto 1972

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