il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, e' delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, con decreto avente forza di legge:

  • a)norme che puniscano con la multa da 1 a 5 milioni di lire chiunque compia atti diretti a procurare artificiosamente la liquidazione di pensioni non spettanti ovvero in misura maggiore di quella spettante;
  • b)sanzioni in via amministrativa a carico dei datori di lavoro i quali omettano totalmente o parzialmente le trattenute nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualita' di pensionati o non effettuino i versamenti all'istituto nazionale della previdenza sociale, nella misura non superiore al quadruplo della trattenuta omessa o dei versamenti non effettuati. Le sanzioni saranno irrogate dal comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
  • c)norme intese a stabilire l'obbligo, per il lavoratore che omette di dichiarare al datore di lavoro la sua qualita' di pensionato, di versare all'istituto predetto una somma, pari al doppio delle trattenute, che sara' prelevata dalle rate di pensione;
  • d)norme che dispongano il versamento dei proventi delle sanzioni di cui alle precedenti lettere b) e c) al fondo sociale.

Testo vigente dal 28 marzo 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;238~art8 · fonte del testo

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