Le domande di indennizzo, in carta libera, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro il termine massimo di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - IRFE e dovranno essere corredate dei seguenti atti e documenti in carta libera:

  • a)descrizione particolareggiata del bene asportato con riferimento all'istanza di indennizzo di cui all'elenco indicato all'articolo 3;
  • b)documenti comprovanti il titolo di proprieta' o di possesso legittimo del bene predetto;
  • c)documenti idonei a provare le circostanze dell'asportazione forzosa del bene con particolare riguardo agli ordini di requisizione, bollette di spedizione, contratti Roges, dichiarazioni rilasciate all'epoca dell'asportazione da enti o persone civili e militari tedeschi; qualora gli interessati siano in possesso di idonea documentazione comprovante l'avvenuta identificazione del bene in Germania dopo l'occupazione alleata e le cause che ne hanno impedito la restituzione o siano in grado comunque di fornire utili elementi circa tali circostanze, sono tenuti ad esibire, la documentazione e ad indicare gli elementi predetti;
  • d)dichiarazione di nulla aver percepito, a qualsiasi titolo, da autorita', ente o persona italiana o tedesca;
  • e)indicazione di eventuali richieste presentate per il risarcimento dei danni di guerra per il bene asportato oggetto della domanda di indennizzo;
  • f)indicazione del valore del bene asportato e dell'indennizzo che viene richiesto. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 maggio 1971, n. 319

1

La L. 3 maggio 1971, n. 319 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all'articolo 7 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265, e' fissato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 24 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 24 giugno 1971

Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1968 al 24 giugno 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 maggio 1971, n. 319

    La L. 3 maggio 1971, n. 319 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all'articolo 7 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265, e' fissato al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-12-20;1265~art7 · fonte del testo

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