Art. 25-bis 231 — Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsita' in monete, in carte di pubblico credito ((, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)), si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a)per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b)per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c)per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla meta';
- d)per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e)per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f)per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 ((, 461, 473 e 474)) del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.
Testo vigente dal 15 agosto 2009
