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[1]Chiunque, munito del titolo professionale relativo, esercita una professione sanitaria senza che si trovi in possesso degli altri requisiti eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni per il regolare esercizio, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 1000. In caso di recidiva la pena e' della ammenda da L. 1000 a L. 2000.
[2]Rimangono pero' sempre in vigore le disposizioni penali comminate dal comma ultimo dell'art. 2 della legge 22 maggio 1913, n. 468, e quelle contenute nell'ultimo comma dell'art. 18 della stessa legge.
Testo in vigore dal 30 maggio 1928 al 9 maggio 2025
