Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1928 al 9 maggio 2025. 84 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Chiunque, munito del titolo professionale relativo, esercita una professione sanitaria senza che si trovi in possesso degli altri requisiti eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni per il regolare esercizio, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L. 1000. In caso di recidiva la pena e' della ammenda da L. 1000 a L. 2000.
tolto: Rimangono pero' sempre in vigore le disposizioni penali comminate dal comma ultimo dell'art. 2 della legge 22 maggio 1913, n. 468, e quelle contenute nell'ultimo comma dell'art. 18 della stessa legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-05-06;1074~art3 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.