Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 maggio 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Alle stesse pene di cui al precedente articolo soggiace chi, essendo regolarmente autorizzato ad esercitare una professione sanitaria, presta, comunque, il suo nome, ovvero la sua attivita' professionale allo scopo di permettere o di agevolare il delitto di cui all'articolo stesso.
[2]La condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo uguale a quello della pena inflitta.
Testo in vigore dal 30 maggio 1928 al 9 maggio 2025
