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[1]Gli ufficiali del Ministero pubblico, i quali rimanessero senza collocamento per l'attuazione della presente legge, saranno applicati alle Corti od ai tribunali od agli uffizi del Ministero pubblico, sino a che vengano provvisti di altro stabile impiego.
[2]Quelli che hanno acquistato il diritto a pensione possono essere collocati a riposo.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
