Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il Ministero pubblico presso le Corti di appello e i tribunali non ha obbligo di concludere nei giudizi civili, fuorche' nelle cause matrimoniali, e nei casi in cui, a termini di legge, procede per via di azione.
tolto: Non e' tenuto di assistere alle udienze civili, salvo quando si tratti di cause, nelle quali deve concludere.
tolto: Rimane salva la facolta' concessa dall'ultima parte degli articoli 346 del Codice di procedura civile e 140 della legge sull'ordinamento giudiziario.
tolto: Avvenendo un reato in una udienza, nella quale non sia presente e non si possa immediatamente avere un ufficiale del Ministero pubblico, sara' disteso processo verbale del fatto e lo si trasmettera' all'ufficio del Ministero pubblico, affinche' si proceda nelle forme piu' spedite.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-11-28;2781~art1 · fonte del testo
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