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[1]D'ora innanzi i direttori ed i sostituti direttori degli uffizi del Contenzioso finanziario, i quali abbiano i requisiti per gli uffizi del Ministero pubblico, sono assimilati nei gradi e nella carriera a quei funzionari di esso coi quali abbiano uguali gli stipendi.
[2]Le loro nomine saranno fatte sulla proposta del Ministro delle Finanze d'accordo con quello della Giustizia.
[3]Nel determinare i detti requisiti, l'esercizio di funzioni del Contenzioso finanziario sara' ammesso come equivalente all'esercizio della professione di avvocato.
[4]Gli uditori giudiziari possono essere destinati a compiere il tirocinio presso gli uffizi del Contenzioso finanziario.
[5]Presso gli stessi uffizi puo' essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle funzioni di avvocato e di procuratore.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009
