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[1]E' fatta facolta' al Governo di ridurre il numero degli ufficiali del Ministero pubblico presso le Corti d'appello, ed i tribunali in conseguenza della limitazione apportata dall'articolo 1 alle loro attribuzioni; e di valersi degli ufficiali che resteranno disponibili per riordinare gli uffizi del Contenzioso finanziario, senza eccedere gli stanziamenti del bilancio relativi al Ministero pubblico ed al Contenzioso finanziario.

[2]Gli ufficiali del Ministero pubblico, che verranno addetti al Contenzioso finanziario, mantengono i loro titoli di carriera nell'ordine giudiziario.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1875 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1875-11-28;2781~art3 · fonte del testo

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