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[1]Le somme definitive che lo Stato dovra' corrispondere al Comune per le spese di cui all'art. 5, saranno quelle risultanti dalle contabilita' finali dei lavori, rivedute dagli uffici governativi competenti.

[2]Resta espressamente convenuto che qualsiasi eccedenza di spesa che venisse incontrata, oltre i limiti massimi stabiliti dall'art. 5, per ogni singolo edificio e per le opere di adattamento della nuova sede della biblioteca, restera' ad esclusivo carico del Comune, a meno che l'eccedenza non provenga da varianti ai progetti gia' concordati col Comune e debitamente approvati ai sensi dell'art. 6, le quali siano ordinate dallo Amministrazioni governative interessate e consentite dal Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 23 agosto 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-21;581~convenzione-art7 · fonte del testo

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