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La spesa complessiva dovra' essere contenuta nei seguenti limiti, compresa la quota degli imprevisti di cui al seguente articolo 6:
- a)per la costruzione dell'edificio ad uso degli uffici finanziari nel limite massimo di L. 1,450,000, compresi gli impianti per il riscaldamento, per la ventilazione dei locali, per la distribuzione di acqua e per l'illuminazione; oltre il prezzo dell'area convenuto in L. 450,000;
- b)per la costruzione dell'edificio ad uso della scuola di guerra nel limite massimo di L. 700,000, compresi gli impianti come sopra; oltre il prezzo dell'area convenuto in L. 360,000;
- c)per la costruzione dell'edificio ad uso dell'officina carte - valori nel limite massimo di L. 1,300,000, compresi gli impianti come sopra;
- d)per la sistemazione della biblioteca nazionale ed universitaria nel palazzo del Debito pubblico, nel limite massimo di L. 500,000, compresi gli impianti come sopra e la scaffalatura.
Testo in vigore dal 23 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
