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[1]L'edificio ad uso degli uffici finanziari constera' di un piano terreno sopraelevato di metri 1.50 circa dal suolo e di due piani superiori in modo da raggiungono un'altezza complessiva dal marciapiede alla gronda del cornicione non inferiore a 19 metri.
[2]I tre piani dovranno fornire una superficie complessiva coperta non inferiore a metri 12,300.
[3]L'edificio avra' inoltre nel sottosuolo locali sufficientemente aerati ed illuminati, di una estensione corrispondente al piano terreno e adatti a servire di magazzino di carte, stampati, mobili ed utensili; avra' ancora, al disopra del secondo piano, soffitte ben riparate ed illuminate da servire per archivi.
[4]Nel cortile avra' un porticato sporgente e chiuso da invetriato che si sviluppera' lungo i quattro lati del fabbricato fino all'altezza del pavimento del primo piano con soprastante terrazzo munito di lucernari per dare maggiore luce ai locali terreni interni prospicienti sul porticato.
[5]L'area di questo non fa parte della superficie complessiva dei locali coperti, di cui al secondo capoverso del presento articolo. L'edificio dovra' essere costruito in modo da prestarsi ad eventuali sopraelevazioni, qualora se ne presentasse la necessita'.
Testo in vigore dal 23 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
