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Qualora in dipendenza della presente convenzione, tra lo Stato ed il comune di Torino sorgessero contestazioni, resta convenuto che le parti dovranno sottoporle ad un collegio di tre arbitri; uno di essi sara' nominato dallo Stato, un altro dal Comune ed il terzo sara' designato dai due primi, e in caso di disaccordo dal presidente della Corte di cassazione di Torino.
Testo in vigore dal 23 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
