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[1]Schema della Convenzione col municipio di Torino per la sistemazione degli uffici finanziari, della scuola di guerra, dell'officina carte - valori e della biblioteca nazionale universitaria di quella citta'.
[2]Art. 1.
[3]Il comune di Torino si obbliga di costruire nei termini e nelle condizioni di cui ai seguenti articoli:
- a)un edificio ad uso dell'Intendenza di finanza, degli altri uffici finanziari e della R. avvocatura erariale distrettuale sull'area di proprieta' del Comune stesso, sito nel Corso Vinzaglio, delle dimensioni all'incirca di metri 100 per metri 60, coi lati maggiori prospicienti sul Corso Vinzaglio e sul prolungamento della via Guicciardini e coi lati minori prospicienti a nord est e sud-ovest sul prolungamento delle vie Sebastiano Valfre' ed Ettore De Sonnaz, come risulta dal tipo planimetrico allegato alla presente Convenzione;
- b)un edificio ad uso della scuola di guerra sull'area di proprieta' comunale sita nel corso Vinzaglio; delle dimensioni all'incirca di metri 87 per 57, coi lati maggiori prospicienti sul corso Vinzaglio e sul prolungamento della via Guicciardini, e coi lati minori prospicienti a nord-est e sud-ovest sul prolungamento delle vie Pacciotto e Sebastiano Valfre', come risulta dal tipo planimetrico allegato alla presente;
- c)un edificio ad uso della officina carte-valori sull'arca di proprieta' comunale, ora occupata dall'ospedale militare di Santa Croce, iscritta nel catasto terreni della sezione Po, isolato n. XXXII con una superficie di metri quadrati 11,635, coerente a nord piazza Carlo Emanuele II e via Santa Croce, ad est la via San Massimo, a sud la via dell'Ospedale, ad ovest la via Accademia Albertina; si' e come pervenne al Comune colla Convenzione 14 aprile 1904, approvata con legge 18 agosto 1904, n. 52;
- d)si obbliga ancora di trasformare convenientemente i locali del palazzo, denominato del Debito pubblico, situato in via Bogino, per collocarvi la biblioteca nazionale ed universitaria e di provvedere alla costruzione di nuovi scaffali incombustibili che dovranno presentare uno sviluppo di circa dieci mila metri lineari di palchetti.
Testo in vigore dal 23 agosto 1907 al 16 dicembre 2009
