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[1]I mutui potranno anche concedersi ad istituti di beneficenza o ad altri enti morali; in tale caso, quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'Amministrazione comunale o provinciale, sara' accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo, non superiore ad un trentennio.

[2]Art. 2. - La somma complessiva da darsi per tali mutui non potra' superare i quarantacinque milioni.

[3]Ogni singolo mutuo non potra' eccedere la somma di lire ottocentomila.

[4]Gli interessi saranno a carico dello Stato, che li corrispondera' direttamente alla Cassa depositi e prestiti in tante quote annue uguali quanti saranno gli anni di ammortamento. I fondi occorrenti saranno stanziati in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno.

[5]Il concorso dello stato potra' essere concesso anche quando i mutui sieno contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ma la concessione non potra' importare al bilancio dello Stato un onere superiore a quello che deriverebbe se il prestito fosse contratto con la Cassa depositi e prestiti.

[6]Ai mutui e ai lavori contemplati dall'articolo precedente sono estese, in quanto non sia diversamente disposto nel presente decreto e siano applicabili, le disposizioni legislative vigenti per le opere igieniche da eseguirsi con mutui di favore o col concorso dello Stato.

[7]Art. 3. - La concessione dei mutui richiesti a norma degli articoli precedenti sara' disposta entro tre mesi dalla data di presentazione della relativa domanda debitamente documentata.

[8]Art. 4. - Con l'approvazione del Prefetto, udita la Giunta provinciale amministrativa, potranno essere costituiti, fra la Provincia e Comuni nella medesima compresi, consorzi per la creazione di istituti di cura a norma dell'art. 1, per la istituzione ed il funzionamento di dispensari antitubercolari ed in genere per la esplicazione delle diverse forme di attivita' dirette a combattere la tubercolosi.

[9]Con l'approvazione del Ministro dell'interno, potranno essere costituiti consorzi fra Provincie limitrofe, fra Provincie e Comuni appartenenti a Provincie limitrofe, uditi i Prefetti e le Giunte provinciali amministrative delle circoscrizioni medesime.

[10]A detti consorzi possono partecipare, altresi', altri Enti pubblici, quando siano a cio' autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

[11]Il Prefetto ed il Ministro dell'interno, secondo la rispettiva competenza, provvedono alla eventuale dichiarazione di obbligatorieta' per Comuni e Provincie e alla costituzione di detti consorzi, nonche' all'approvazione dello Statuto.

[12]Gli atti di tali enti sono esenti da tasse di bollo, di registro ed ipotecarie.

[13]Art. 5. - In apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1918-919 sara' stanziata la somma di lire due milioni, da erogarsi in sussidi per la istituzione di dispensari antitubercolari da parte dei Consorzi di cui all'articolo precedente e di altri enti.

[14]Uguale somma di lire duemilioni sara' iscritta annualmente in apposito capitolo del bilancio dello stesso Ministero, a decorrere dall'esercizio finanziario 1918-919, per essere erogata in contributi al funzionamento dei dispensari stessi. 2

[15]Art. 6. - In speciali capitoli del bilancio del Ministero dell'interno saranno stanziate per ciascun esercizio finanziario:

  • a)la somma di lire un milione e mezzo da erogarsi esclusivamente ai comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessita' di difesa contro la diffusione della malattia e il collocamento di bambini per allontanarli dal contagio;
  • b)la somma di lire cinquecentomila da erogarsi in sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi non contemplate dagli articoli precedenti, nonche' per assicurare il funzionamento dei Comitati provinciali antitubercolari;
  • c)la somma di lire centomila da erogarsi per la attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico e ausiliario. 2

[16]Art. 7. - Le somme che risulteranno disponibili alla fine dell'esercizio sugli stanziamenti istituiti per gli articoli precedenti, salvo per cio' che riguarda il capoverso dell'articolo 5, saranno portate in aumento della disponibilita' degli esercizi successivi.

[17]Art. 8. - Il Governo del Re e' autorizzato ad istituire presso la direzione generale della sanita' pubblica un ufficio tecnico per la applicazione delle presenti disposizioni e di quelle relative al concorso dello Stato nelle opere che interessano la pubblica igiene limitatamente al tempo ritenuto necessario per l'applicazione delle disposizioni stesse, per la spesa annua complessiva di lire 60,000 e di determinare le modalita' per la prima assunzione del personale, anche in deroga alle norme vigenti.

[18]E' autorizzato altresi' ad introdurre nel bilancio le variazioni conseguenti alle disposizioni che precedono e ad emanare le norme per la esecuzione di questo e dei precedenti articoli. 3

[19]Art. 9. - Entro il 30 giugno 1920 sara' presentato al parlamento apposito progetto di legge portante nuovi provvedimenti di difesa sociale contro la tubercolosi.

[20]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[21]Data a Roma, addi' 24 luglio 1919

[22]VITTORIO EMANUELE.

[23]Nitti - Tedesco.

[24]Visto, Il guardasigilli: Mortara.

[25]4

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 dicembre 1924, n. 2074

2

La L. 21 dicembre 1924, n. 2074 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "E' ridotta a L. 1,000,000, per l'esercizio finanziario 1924-25, la somma di L. 2,000,000 fissata per contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari dall'art. 5 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, concernente concessione di mutui senza interessi per provvedere alla costruzione od adattamento di luoghi di cura per gli infermi di tubercolosi polmonare". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "E' ridotta a L. 40,000, per l'esercizio finanziario 1924-25, la somma di L. 100,000 stabilita dall'art. 6, lettera c), della citata legge 24 luglio 1919, n. 1382, per i corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per l'addestramento del personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico e ausiliario, per la profilassi della tubercolosi".

Regio Decreto 26 ottobre 1925, n. 2165

3

Il Regio Decreto 26 ottobre 1925, n. 2165 ha disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che "L'Ufficio tecnico presso la Direzione generale della sanita' pubblica, previsto dagli articoli 11 del decreto-legge 1º agosto 1915, n. 1188, convertito nella legge 21 aprile 1921, numero 596, e 8 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, continuera' ad essere composto di personale del Genio civile, all'uopo comandato, secondo le esigenze del servizio, dal Ministero dei lavori pubblici, di accordo con quello dell'interno. Resta ferma la facolta' di aggregarvi, in via temporanea, anche funzionari tecnici dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato analogamente comandati".

L. 23 giugno 1927, n. 1276

4

La L. 23 giugno 1927, n. 1276 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "I mutui, che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai sensi dell'art. 1 della legge 24 luglio 1919, numero 1382, saranno collocati, con le norme di cui al R. decreto 15 luglio 1926, n. 1282, sui fondi degli istituti di previdenza, ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, numero 1064; ed il termine, stabilito dall'articolo stesso al 30 giugno 1927, per la concessione di detti mutui e' prorogato al 30 giugno 1937".

Testo in vigore dal 21 agosto 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 1927

Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 1925 al 21 agosto 1927.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 giugno 1927, n. 1276

    La L. 23 giugno 1927, n. 1276 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "I mutui, che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai sensi dell'art. 1 della legge 24 luglio 1919, numero 1382, saranno collocati, con le norme di cui al R. decreto 15 luglio 1926, n. 1282, sui fondi degli istituti di previdenza, ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, numero 1064; ed il termine, stabilito dall'articolo stesso al 30 giugno 1927, per la concessione di detti mutui e' prorogato al 30 giugno 1937".

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urn:nir:stato:legge:1919-07-24;1382~art1 · fonte del testo

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