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[1]I mutui potranno anche concedersi ad istituti di beneficenza o ad altri enti morali; in tale caso, quando la concessione del mutuo non sia garantita dall'Amministrazione comunale o provinciale, sara' accettata in garanzia rendita su titoli dello Stato vincolati per tutta la durata del mutuo, non superiore ad un trentennio.
[2]Art. 2. - La somma complessiva da darsi per tali mutui non potra' superare i quarantacinque milioni.
[3]Ogni singolo mutuo non potra' eccedere la somma di lire ottocentomila.
[4]Gli interessi saranno a carico dello Stato, che li corrispondera' direttamente alla Cassa depositi e prestiti in tante quote annue uguali quanti saranno gli anni di ammortamento. I fondi occorrenti saranno stanziati in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno.
[5]Il concorso dello stato potra' essere concesso anche quando i mutui sieno contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ma la concessione non potra' importare al bilancio dello Stato un onere superiore a quello che deriverebbe se il prestito fosse contratto con la Cassa depositi e prestiti.
[6]Ai mutui e ai lavori contemplati dall'articolo precedente sono estese, in quanto non sia diversamente disposto nel presente decreto e siano applicabili, le disposizioni legislative vigenti per le opere igieniche da eseguirsi con mutui di favore o col concorso dello Stato.
[7]Art. 3. - La concessione dei mutui richiesti a norma degli articoli precedenti sara' disposta entro tre mesi dalla data di presentazione della relativa domanda debitamente documentata.
[8]Art. 4. - ((Con l'approvazione del Prefetto, udita la Giunta provinciale amministrativa, potranno essere costituiti, fra la Provincia e Comuni nella medesima compresi, consorzi per la creazione di istituti di cura a norma dell'art. 1, per la istituzione ed il funzionamento di dispensari antitubercolari ed in genere per la esplicazione delle diverse forme di attivita' dirette a combattere la tubercolosi.
[9]Con l'approvazione del Ministro dell'interno, potranno essere costituiti consorzi fra Provincie limitrofe, fra Provincie e Comuni appartenenti a Provincie limitrofe, uditi i Prefetti e le Giunte provinciali amministrative delle circoscrizioni medesime.
[10]A detti consorzi possono partecipare, altresi', altri Enti pubblici, quando siano a cio' autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
[11]Il Prefetto ed il Ministro dell'interno, secondo la rispettiva competenza, provvedono alla eventuale dichiarazione di obbligatorieta' per Comuni e Provincie e alla costituzione di detti consorzi, nonche' all'approvazione dello Statuto)).
[12]Gli atti di tali enti sono esenti da tasse di bollo, di registro ed ipotecarie.
[13]Art. 5. - In apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1918-919 sara' stanziata la somma di lire due milioni, da erogarsi in sussidi per la istituzione di dispensari antitubercolari da parte dei Consorzi di cui all'articolo precedente e di altri enti.
[14]Uguale somma di lire duemilioni sara' iscritta annualmente in apposito capitolo del bilancio dello stesso Ministero, a decorrere dall'esercizio finanziario 1918-919, per essere erogata in contributi al funzionamento dei dispensari stessi.
[15]Art. 6. - In speciali capitoli del bilancio del Ministero dell'interno saranno stanziate per ciascun esercizio finanziario:
- a)la somma di lire un milione e mezzo da erogarsi esclusivamente ai comuni, alle Provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficenza, ai consorzi e ad altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi di tubercolosi, richiesto da necessita' di difesa contro la diffusione della malattia e il collocamento di bambini per allontanarli dal contagio;
- b)la somma di lire cinquecentomila da erogarsi in sussidi per favorire ed incoraggiare forme di prevenzione contro la tubercolosi e di assistenza agli infermi non contemplate dagli articoli precedenti, nonche' per assicurare il funzionamento dei Comitati provinciali antitubercolari;
- c)la somma di lire centomila da erogarsi per la attuazione di corsi di preparazione scientifica e di tirocini pratici per l'addestramento di personale tecnico specializzato, di diverso grado, medico e ausiliario.
[16]Art. 7. - Le somme che risulteranno disponibili alla fine dell'esercizio sugli stanziamenti istituiti per gli articoli precedenti, salvo per cio' che riguarda il capoverso dell'articolo 5, saranno portate in aumento della disponibilita' degli esercizi successivi.
[17]Art. 8. - Il Governo del Re e' autorizzato ad istituire presso la direzione generale della sanita' pubblica un ufficio tecnico per la applicazione delle presenti disposizioni e di quelle relative al concorso dello Stato nelle opere che interessano la pubblica igiene limitatamente al tempo ritenuto necessario per l'applicazione delle disposizioni stesse, per la spesa annua complessiva di lire 60,000 e di determinare le modalita' per la prima assunzione del personale, anche in deroga alle norme vigenti.
[18]E' autorizzato altresi' ad introdurre nel bilancio le variazioni conseguenti alle disposizioni che precedono e ad emanare le norme per la esecuzione di questo e dei precedenti articoli.
[19]Art. 9. - Entro il 30 giugno 1920 sara' presentato al parlamento apposito progetto di legge portante nuovi provvedimenti di difesa sociale contro la tubercolosi.
[20]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[21]Data a Roma, addi' 24 luglio 1919
[22]VITTORIO EMANUELE.
[23]Nitti - Tedesco.
[24]Visto, Il guardasigilli: Mortara.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1924 al 7 gennaio 1925
