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[1]I proprietari delle rendite consolidate 4,50, non considerate negli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, i quali nel termine di quattro giorni, decorribili dalla data che sara' fissata per decreto Reale, non abbiano dichiarato, nei modi stabiliti dal decreto medesimo, di chiedere il rimborso del capitale, saranno ritenuti come accettanti il cambio della rendita 4,50 netto in 3,50 netto.
[2]La data del rimborso, e la misura del premio da accordarsi ai portatori che accettino la conversione, saranno indicate nel detto decreto Reale.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 16 dicembre 2009
