Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1903
Confronto con la versione in vigore dal 21 dicembre 1903 al 16 dicembre 2009. 168 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le rendite del consolidato 4,50, assegnate con esenzione dall'aumento d'imposta sino al 20 per cento alle pubbliche istituzioni di beneficenza, per effetto dell'articolo 2, comma quarto, della legge 22 luglio 1894, n. 339, in rappresentanza delle rendite consolidate 5 e 3 per cento, da esse possedute a quella data, e le rendite dello stesso consolidato da esse acquistate successivamente, e presentate per il tramutamento al nome non oltre il 15 luglio 1903, sono esenti dalla conversione disposta con l'articolo precedente.
tolto: Tali rendite continueranno a rimanere inscritte nel Gran Libro sotto la denominazione: Antiche rendite consolidate nominative 4,50 netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
tolto: Le rendite stesse, salvo il caso della fusione di due o piu' enti intestatari delle medesime o di cessione ad altro ente di identica natura, saranno soggette di pieno diritto alla conversione pura e semplice in consolidato 3,50 per cento, per effetto di qualsiasi operazione, per la quale debbano essere trasferite ad altri intestatari ovvero tramutate al portatore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1903-12-21;483~art2 · fonte del testo
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