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[1]Al fine di affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da 900 a 1000 lire, di che all'articolo 1, comma secondo, della legge 4 giugno 1899, n. 191, il Tesoro dello Stato, a partire dal 1° luglio 1904, corrispondera' annualmente, a semestri posticipati, la somma di un milione di lire all'Amministrazione del Fondo per il culto.

[2]Quando l'Amministrazione del Fondo per il culto si trovi in grado di provvedere con i propri mezzi al detto aumento, e nella misura in cui cio' possa avvenire, il contributo a carico dello Stato dovra', di anno in anno, scemare in proporzione, fino allo sgravio della totale somma di un milione di lire.

Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-12-21;483~art5 · fonte del testo

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