Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 dicembre 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le rendite del consolidato 4,50, pertinenti in proprio alla Cassa dei depositi e prestiti, le rendite dello stesso consolidato pertinenti al Fondo per il culto e al Fondo di beneficenza e religione della citta' di Roma, per quest'ultimo in quanto risultino applicate a scopi di culto o aventi carattere di culto, saranno assoggettate direttamente alla conversione in rendita consolidata 3,50 per ogni unita' di rendita 4,50.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 16 dicembre 2009
