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[1]Le disposizioni dell'articolo precedente sono estese alle rendite del consolidato 4,50 pertinenti al Fondo di beneficenza e religione della citta' di Roma, in quanto risultino ad esso assegnate in surrogazione di consolidato 5 per cento, per effetto dell'art. 3 dell'allegato L alla legge 22 luglio 1894, n. 339, e applicate a scopi di beneficenza, comprese quelle affette al servizio delle pensioni monastiche, il cui capitale, ai termini dell'art. 15 della legge 30 luglio 1896, n. 343,e' gia' acquisito alla beneficenza.
[2]Le stesse disposizioni sono estese alle rendite del consolidato 4,50, pertinenti alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia degli operai.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 16 dicembre 2009
