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[1]Riguardo alle rendite 4,50 per cento, soggette ad usufrutto, l'opzione per il rimborso del capitale dovra' essere fatta di accordo fra il titolare proprietario e l'usufruttuario. Se venga fatta da un solo di essi, il Tesoro sara' liberato da ogni obbligo, versando il capitale stesso, dalla data fissata per il rimborso, presso la Cassa dei depositi e prestiti.
[2]Se risulti che l'usufrutto sia cessato o che la nuda proprieta' siasi consolidata nell'usufruttuario, il titolare proprietario o l'usufruttuario avranno rispettivamente diritto di ritirare il capitale versato, insieme agli interessi dovuti sul medesimo, considerato come deposito volontario.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1903 al 16 dicembre 2009
