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[1]All'articolo 2 della legge 26 giugno 1913, n. 821, testo unico, e' sostituito il seguente:
[2]«Sono elettori tutti i cittadini che abbiano compiuto il 21° anno di eta' o lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste».
[3]Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono soppressi.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 16 dicembre 1918.
[6]TOMASO DI SAVOIA.
[7]Orlando - Sonnino -Nitti - Bissolati - Miliani - Villa - Crespi - Zupelli - Ciuffelli - Sacchi - Del Bono - Berenini - Fera - Meda- Colosimo - Dari.
[8]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1919 al 16 dicembre 2009
