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Per la durata di anni cinque dalla data di cessazione dello stato di guerra, tutte le carte delle Amministrazioni dello Stato, delle quali sia stata legalmente riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione sia egli effetti amministrativi sia per scopo di studio, saranno cedute senza corrispettivo alla Croce rossa italiana.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 13 febbraio 1927, n. 141, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1927, n. 2405, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che e' prorogata fino al 30 giugno 1931 la efficacia delle disposizioni contenute nel presente articolo.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1927 al 22 dicembre 2008
