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Per la durata di anni cinque dalla data di cessazione dello stato di guerra, tutte le carte delle Amministrazioni dello Stato, delle quali sia stata legalmente riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione sia egli effetti amministrativi sia per scopo di studio, saranno cedute senza corrispettivo alla Croce rossa italiana.
Testo in vigore dal 13 aprile 1921 al 21 febbraio 1927
