Art. 2
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[1]Se durante la gestione governativa, gli introiti daziari venissero a superare, dopo detratte le spese di amministrazione, il reddito annuo netto di L. 18.000.000, la parte della riscossione eccedente questa somma sara' in primo luogo devoluta a reintegrazione delle perdite eventualmente sostenute dallo Stato negli esercizi precedenti per pagamento al Comune del canone di cui all'art. 1, per spese di esercizio e per tutte indistintamente le spese d'impianto.
[2]Avvenuta la reintegrazione delle eventuali perdite di cui sopra, ogni ulteriore avanzo oltre il reddito netto annuo di L. 18.000.000, sara' diviso, alla fine del rispettivo esercizio, nella proporzione di un decimo allo Stato e di nove decimi al Comune.
Testo in vigore dal 12 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
