Art. 4
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 1921 al 16 dicembre 2009. 148 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Lo Stato subentrera' al Comune negli obblighi eventuali per affitti, canoni ed altri oneri consimili inerenti all'occupazione di terreni, fabbricati e casotti per la riscossione del dazio o per uso di uffici, di caserme per gli agenti di vigilanza e fruira' gratuitamente dei locali di proprieta' comunale o di pertinenza demaniale eventualmente ceduti in uso al Comune.
tolto: Resta pero' in facolta' dell'Amministrazione governativa di far decadere, denunciandoli con preavviso di tre mesi, i contratti d'indole onerosa che l'Amministrazione stessa non credesse conveniente di mantenere in vigore, avuto specialmente riguardo alla diversa sistemazione dei servizi e del personale.
tolto: Dovranno del pari essere ceduti all'Amministrazione governativa, a prezzo di stima i casotti, le garette, i mobili, le bilancie, gli attrezzi ed i materiali di servizio, nonche' i natanti in uso per il servizio di vigilanza, cogli accessori relativi, se l'Amministrazione stessa, a suo giudizio insindacabile, li riterra' servibili e necessari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-08-21;1210~art4 · fonte del testo
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