Art. 1
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[1]Per un ventennio a partire dal giorno che sara' fissato con decreto del ministro delle finanze, l'Amministrazione dello Stato assumera' la riscossione dei dazi di consumo governativi addizionali e comunali del comune chiuso di Venezia-Murano e paghera' al suddetto Comune, a rate mensili posticipate, la somma annua netta di diciotto milioni di lire, compresa in essa la quota di concorso per l'abolizione del dazio sugli alimenti farinacei in L. 335,631 che continuera' ad essere corrisposta al Comune medesimo, fino a che non si verifichi l'ipotesi prevista dall'art. 94 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.
[2]Il comune di Venezia paghera' a quello di Murano, in rate mensili posticipate, la quota ad esso spettante, secondo la convenzione vigente tra i due Comuni, sulla somma riscossa dallo Stato al netto della spesa derivante al Comune per effetto del successivo articolo 6.
Testo in vigore dal 12 settembre 1921 al 16 dicembre 2009
