Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009. 296 parole tolte, 25 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Tariffe pei trasporti
tolto: I prezzi da applicarsi per il trasporto dei viaggiatori, bagagli e cani percorrenti la nuova linea saranno quelli delle tariffe generali vigenti sulle ferrovie in esercizio di proprieta' dello Stato, computati per la via chilometricamente piu' breve, anche quando il percorso sulle linee del concessionario risultasse piu' lungo che su quelle dello Stato.
tolto: I prezzi e le condizioni di biglietti di andata e ritorno, circolari, combinati e combinabili e d'abbonamento varranno anche per le linee del concessionario, le quali, a tale effetto, saranno considerate come appartenenti allo Stato.
tolto: Le tasse da applicarsi per i trasporti di merci, veicoli e bestiame per il percorso sulla nuova linea corrisponderanno alle tariffe generali, speciali ed alle locali, senza vincolo di provenienza e di destinazione, in vigore sulle linee in esercizio di proprieta' dello Stato, tenuto anche conto del cumulo delle distanze calcolato per il piu' breve percorso dalla stazione di partenza a quella d'arrivo.
tolto: La ripartizione dei prodotti delle merci a carro completo o tassate come tali, tra la sub-concessionaria Societa' Mediterranea e lo Stato si effettuera' in ragione proporzionale alle tasse che, in base alle tariffe vigenti, spetterebbero ai rispettivi percorsi, considerati isolatamente, salvo i nuovi patti che nel caso di rinnovazione dei contratti d'esercizio venissero stabiliti fra il Governo e la Mediterranea.
tolto: Sono estese alla nuova linea tutte le concessioni speciali contemplate nell'appendice prima e seconda dell'allegato E dei contratti di esercizio per la rete mediterranea e relative modificazioni col cumulo delle distanze, anche in quanto riguarda i trasporti tassati con basi differenziali.
tolto: ------------ Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.aggiunto: Capitolato per Borgomanero-art. 18 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1901-12-30;530~capitolato-per-borgomanero-art18 · fonte del testo
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