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[1]Questioni
[2]Qualora sorgano controversie per la interpretazione o la esecuzione della presente Convenzione, la Societa' Mediterranea sub-concessionaria, dovra' rivolgersi direttamente al Ministro dei Lavori Pubblici, al quale spettera' di decidere in proposito.
[3]Nel caso di discrepanza fra il Ministro e la Societa' Mediterranea sub-concessionaria, le controversie che fossero di competenza dell'Autorita' giudiziaria saranno deferite ad un giudizio di arbitri da nominarsi di volta in volta in numero di cinque.
[4]Le parti nomineranno due arbitri ciascuna, e d'accordo fra esse nomineranno il quinto che presiedera' il Collegio arbitrale. In caso di mancato accordo, il quinto arbitro sara' nominato dal Primo Presidente della Corte d'appello di Roma.
[5]Gli arbitri pronuncieranno secondo le regole di diritto, ma le parti potranno d'accordo, caso per caso, autorizzarli a pronunziare come amichevoli compositori, pero' nelle questioni tecniche relative alla esecuzione dei lavori, la cui definizione sia urgente, gli arbitri pronunzieranno come amichevoli compositori.
[6]------------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
