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[1]Conservazione di monumenti e proprieta' degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni
[2]Gli oggetti d'arte che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.
[3]La Societa' Mediterranea sub-concessionaria dovra' dare avviso del loro rinvenimento al Governo per mezzo del Prefetto della Provincia, il quale provvedera' sollecitamente perche' siano trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.
[4]Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in genere, si osserveranno le leggi e i Regolamenti in vigore.
[5]------------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
