Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Conservazione di monumenti e proprieta' degli oggetti d'arte trovati nelle escavazioni

[2]Gli oggetti d'arte che venissero scoperti nella esecuzione dei lavori della ferrovia non saranno menomamente danneggiati.

[3]La Societa' Mediterranea sub-concessionaria dovra' dare avviso del loro rinvenimento al Governo per mezzo del Prefetto della Provincia, il quale provvedera' sollecitamente perche' siano trasportati, onde non impedire la continuazione dei lavori.

[4]Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e per tutti gli oggetti antichi in genere, si osserveranno le leggi e i Regolamenti in vigore.

[5]------------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1901-12-30;530~art32 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari