Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Dotazione di materiale rotabile e di esercizio
[2]Si stabilisce che la prima dotazione del materiale rotabile sara' dei tipi migliori e piu' recenti i quali dovranno riportare l'approvazione del Governo, e la provvista di materiale mobile e di esercizio sara' fatta in ragione dei bisogni e dello sviluppo del traffico, nella proporzione di lire ventimila per chilometro, fino a che il prodotto lordo della linea abbia raggiunto le lire trentamila per chilometro. Quando il prodotto chilometrico superi le lire trentamila e fino allo trentacinquemila, il materiale sara' aumentato di lire tremila per chilometro, e sara' aumentato di altre lire tremila per chilometro, quando si abbia un prodotto chilometrico eccedente le lire trentacinquemila.
[3]Di detto materiale verra' tenuto un apposito inventario; esso sara' marcato in modo da poterlo sempre distinguere e separare da quello di altre linee.
[4]E' ammesso l'uso promiscuo del materiale rotabile della nuova linea e di quello dell'intera rete esercitata dalla Societa' Mediterranea, senza alcun addebito od accredito pel nolo in servizio cumulativo.
[5]------------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
