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[1]Traversate a livello
[2]Gli incrociamenti a livello che eventualmente dovessero stabilirsi, delle vie ordinarie colla strada ferrata, dovranno eseguirsi sotto un angolo non mai inferiore ai quarantacinque gradi. La larghezza della carreggiata e la pendenza delle rampe di accesso al passo a livello dovranno corrispondere a quella piu' comune delle strade attraversate.
[3]La carreggiata dovra' formarsi con massicciata ben costipata in piano orizzontale, da estendersi fino a 10 metri oltre ogni rotaia ed a raso delle rotaie, che quivi dovranno sempre essere munite di controrotaie di sufficiente lunghezza.
[4]Dovra' provvedersi alla chiusura dei passi a livello, nei modi piu' adatti per la sicurezza della linea.
[5]Si dara' accesso a queste traversate a livello mediante rampe in salita o in discesa, aventi la inclinazione piu' o meno dolce, secondo l'importanza delle esistenti strade, e previ i necessari accordi colle Amministrazioni interessate e la relativa autorizzazione nei termini di legge.
[6]------------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
