Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1898 al 26 novembre 1900. Leggi il testo vigente →
In ogni caso che la omissione venga riparata con la denunzia, la quale non abbia ritardato oltre 30 giorni dal termine fissato dalla Legge, o che l'accertamento del reddito resti concordato fra il contribuente e l'Agente, o che il contribuente accetti gli aumenti o le iscrizioni di reddito fatti d'ufficio dalle Commissioni di primo grado, la sopratassa e' dalla meta' ridotta al quarto dell'imposta. 3 5
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466
3Il Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono condonate le sopratasse incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto, prescritte dagli articoli 1° e 4° della legge 23 giugno 1873 n. 1444 (serie 2ª) per omesse o inesatte dichiarazioni delle imposte dirette".
Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45
5Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono condonate le sopratasse incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto, prescritte dagli articoli 1 e 4 della legge 23 giugno 1873 n. 1444 (Serie 2ª) per omesse o inesatte dichiarazioni delle imposte dirette".
Testo in vigore dal 18 marzo 1898 al 26 novembre 1900
