Art. 4
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In ogni caso che la omissione venga riparata con la denunzia, la quale non abbia ritardato oltre 30 giorni dal termine fissato dalla Legge, o che l'accertamento del reddito resti concordato fra il contribuente e l'Agente, o che il contribuente accetti gli aumenti o le iscrizioni di reddito fatti d'ufficio dalle Commissioni di primo grado, la sopratassa e' dalla meta' ridotta al quarto dell'imposta.
Testo in vigore dal 7 luglio 1873 al 8 novembre 1896
