Art. 1
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[1]Chi omette di fare la denunzia nei termini e modi stabiliti dalle Leggi per le imposte sui redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati, come chi denunzia il reddito in somma minore di quella che sia per risultare dal definitivo accertamento, incorre in una sopratassa corrispondente alla meta' dell'imposta erariale di un anno sul reddito non denunziato o denunziato in meno.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466
3Il Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 466 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono condonate le sopratasse incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto, prescritte dagli articoli 1° e 4° della legge 23 giugno 1873 n. 1444 (serie 2ª) per omesse o inesatte dichiarazioni delle imposte dirette".
Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45
5Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 45 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono condonate le sopratasse incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto, prescritte dagli articoli 1 e 4 della legge 23 giugno 1873 n. 1444 (Serie 2ª) per omesse o inesatte dichiarazioni delle imposte dirette".
Testo in vigore dal 18 marzo 1898 al 26 novembre 1900
